Scontrini telematici e incasso di buoni pasto: riflessi sulla liquidazione periodica dell’Iva



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In breve

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente dato riscontro a un’istanza di interpello presentata da un esercente che svolge attività di ristorazione e vertente sulla discordanza tra i dati dei corrispettivi comunicati all’Agenzia dell’Entrate tramite trasmissione telematica e il pagamento dell’IVA, quando...

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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente dato riscontro a un’istanza di interpello presentata da un esercente che svolge attività di ristorazione e vertente sulla discordanza tra i dati dei corrispettivi comunicati all’Agenzia dell’Entrate tramite trasmissione telematica e il pagamento dell’IVA, quando la somministrazione di alimenti e bevande avviene tramite buoni pasto.

In merito a tale procedura, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, poiché l’attività svolta dall’istante è qualificabile come prestazioni di servizi, l’esigibilità dell’IVA deve collegarsi al momento di effettuazione dell’operazione, vale a dire al momento del pagamento del corrispettivo (art. 6 D.P.R. 633/1972). In altri termini, il momento che assume rilievo ai fini IVA non coincide con l’erogazione del servizio e l’accettazione dei buoni pasto, bensì con la successiva emissione della fattura nei confronti della società emettitrice (che, normalmente, avviene alla fine di ciascun mese).

Ciò non significa, precisa l’Agenzia delle Entrate, che completata la prestazione nei confronti del cliente alla ricezione del buono pasto, l’esercente (prestatore) non debba emettere alcun documento. Sul punto, infatti, viene espressamente richiamata la circolare 10 giugno 1983 n. 60 dell’allora Ministero delle Finanze, secondo cui “il pagamento del corrispettivo non assume rilevanza esclusiva ai fini dell’obbligo del rilascio dello scontrino, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi. Invero per le cessioni di beni (…) è irrilevante il mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo, per cui sorge l’obbligo del rilascio dello [stesso] in presenza della consegna dei beni”. In sostanza, anche per le somministrazioni di alimenti e bevande all’atto della ultimazione della prestazione senza pagamento del corrispettivo, deve essere rilasciato lo scontrino fiscale (dal prossimo 1° gennaio “documento commerciale”).

Nell’ambito dei dati da trasmettere telematicamente è previsto che confluiscano nei corrispettivi inviati telematicamente anche i dati relativi agli importi non riscossi e quelli relativi ai buoni pasto.
Infatti, nel documento contenente le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è precisato che “nel caso di corrispettivi non riscossi ma per i quali il cliente ha fornito il controvalore in buoni pasto, nel documento commerciale si può riportare, a titolo puramente figurativo, l’aliquota IVA propria di ciascun prodotto, sebbene tale IVA non rappresenti l’imposta effettiva sulla singola transazione ma sarà meramente figurativa (nel caso di buono pasto, trattandosi di servizio sostitutivo di mensa, si applica l’aliquota propria della somministrazione di alimenti bevande). Nel tracciato “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi” i valori dei corrispettivi non riscossi sono inglobati nel valore complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota”.

La successiva emissione della fattura volta a documentare nei confronti delle società emettitrici l’avvenuta prestazione per ottenerne il rimborso, quale momento impositivo dell’operazione, non determina quindi alcuna duplicazione dell’imposta in quanto l’esigibilità della stessa sorge solo al momento dell’effettivo rimborso e la liquidazione periodica dell’IVA dovrà tener conto solo dell’imposta emergente dalla fattura.

A margine dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in ordine alle criticità sollevate dal contribuente nell’istanza d’interpello, ancorché appaia pacifico che nella fattispecie non si concretizzi una duplicazione d’imposta, non può non rilevarsi come l’indicazione degli importi relativi ai buoni pasto trasmessi dall’esercente nell’ammontare dei corrispettivi e nell’ammontare dei dati delle fatture emesse, determini un disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.

L’Agenzia ha preso atto della discrasia affermando che “il principio richiamato sarà tenuto presente […]” e quindi il disallineamento non costituirà violazione tributaria e di conseguenza non dovrebbe dar luogo all’applicazione di eventuali sanzioni in esito ad attività di controllo a posteriori.

Si auspica che nel prossimo futuro la suddetta discrasia venga eliminata anche nella prospettiva della predisposizione a cura dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione IVA precompilata, alla stregua di quanto avviene per il modello 730/Unico, come previsto dall’art. 16 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, c.d. Decreto Fiscale.



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