Nuovo DPCM, confermate le limitazioni per i pubblici esercizi. Divieto di asporto dopo le 18 per i bar

In breve
È stato firmato e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), valido a partire dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021. Si riporta di seguito una sintesi dei contenuti...
...È stato firmato e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), valido a partire dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021.
Si riporta di seguito una sintesi dei contenuti del documento, con particolare riferimento alle attività di pubblico esercizio.
Attenzione: le indicazioni fornite valgono per l’attuale classificazione della nostra Regione Veneto (arancione) e possono subire, nelle prossime settimane, variazioni in termini ampliativi (in caso di passaggio a zona gialla) o restrittivi (in caso di passaggio in zona rossa).
Limitazioni agli spostamenti
È confermato il “coprifuoco” dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, periodo durante il quale gli spostamenti devono essere giustificati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Sono inoltre previste limitazioni specifiche sulla base del “colore” assegnato alle varie regioni. Per il Veneto (regione arancione) permangono le precedenti limitazioni:
- divieto di spostarsi al di fuori dei confini comunali, se non per motivi di lavoro, salute, necessità;
- possibilità di recarsi, nell’ambito del proprio comune, presso abitazioni private, ma solo nell’orario 5-22 e in numero massimo di 2 persone (oltre a eventuali minori di 14 anni o persone disabili);
- possibilità di spostarsi dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Pubblici esercizi (zona arancione)
È confermata la sospensione dell’attività di somministrazione e rimangono consentiti:
- il servizio di vendita per asporto fino alle ore 22
- il servizio a domicilio 24 ore su 24.
Non cambia la definizione di “mensa contrattualizzata” e, pertanto, rimangono valide le indicazioni già fornite circa la possibilità di svolgere tale servizio di somministrazione previo contratto con l’azienda datore di lavoro e comunicazione al proprio comune (i contratti e le comunicazioni già effettuate consentono di proseguire il servizio senza necessità di ulteriori adempimenti).
Novità importante
Per le attività con codice Ateco prevalente 56.3 (bar) e 47.25 (commercio di bevande) l’attività di vendita per asporto è consentita solo fino alle ore 18.
Il codice Ateco è rilevabile dalla propria visura camerale, nella sezione “Attività, albi, ruoli e licenze” (vedi esempio) e, ai fini dell’applicazione o meno della prescrizione, occorre considerare esclusivamente l’attività “primaria” o prevalente.
Così, ad esempio, un ristorante/bar, che ha come codice primario il 56.10.11 e come codice secondario il 56.3, non è soggetto alla suddetta limitazione. Al contrario, un bar/pasticceria con codice primario 56.30 e codice secondario 47.24 è soggetto alla limitazione e deve pertanto interrompere l’attività di vendita per asporto alle ore 18.
APPE ha predisposto un apposito cartello per informare la clientela del nuovo limite orario (il cartello riporta l’interruzione del servizio di vendita per asporto alle ore 18, pertanto è dedicato esclusivamente ai bar).
Altre attività sospese e consentite (zona arancione)
Rimangono sospese le attività di sala giochi (compresi i giochi all’interno dei pubblici esercizi) e di sala da ballo. Restano chiusi i musei e le mostre, così come rimangono sospesi i convegni e congressi “in presenza”. Lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica. Sono altresì vietate le sagre, le fiere ed analoghi eventi. I negozi possono continuare a rimanere aperti, ma le attività commerciali (compresi ovviamente i pubblici esercizi) presenti all’interno dei centri commerciali sono chiuse nelle giornate festive e prefestive (tranne farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie ed edicole). Rimangono consentite le attività delle strutture ricettive (alberghi, ecc.), nel rispetto delle previste linee guida.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il testo del DPCM o contattare la Segreteria APPE (tel. 049.7817222 – email appe@appe.pd.it)