Nuovo decreto “anti-Omicron”, ecco cosa cambia

In breve
Il recente decreto legge n. 229/2021 ha introdotto nuove disposizioni, allo scopo di limitare il diffondersi della variante Omicron del Covid-19. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, in particolare, dal prossimo 10 gennaio è previsto l’obbligo di possesso di green pass “rafforzato” anche per il consumo in area esterna
...
In dettaglio
Il Decreto Legge n. 229/2021, approvato all’unanimità dal Governo lo scorso 29 dicembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2021, introduce alcune importanti novità, finalizzate a limitare la diffusione del Covid-19. Si riepilogano di seguito le principali notizie, con particolare riferimento alle attività di pubblico esercizio.
Green pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato per l’accesso alle seguenti attività:
- servizi di ristorazione all’aperto (attenzione: sono ricomprese anche le attività di bar e similari);
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Rimangono esentati dal possesso di green pass rafforzato i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi di salute (questi ultimi devono dimostrare il requisito attraverso apposita certificazione).
Restano ferme le disposizioni che consentono l’accesso con il green pass base alle mense ed al catering continuativo su base contrattuale.
Quarantena
Dal 30 dicembre 2021 la Circolare del Ministero della Salute introduce un’importante novità riguardo alla quarantena cui sono sottoposti i contatti stretti di persone positive al Covid-19. In pratica, qualora i contatti stretti siano vaccinati con dose di richiamo (terza dose) o abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, non sono sottoposti a quarantena, ma devono soltanto indossare la mascherina FFP2, senza alcuna limitazione agli spostamenti.
Si riepilogano di seguito le varie casistiche, così come indicate nella citata Circolare.
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
- Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. Per questi soggetti, pertanto, qualora permanga lo stato di asintomatici, di fatto non esistono più né la quarantena né l’obbligo di tampone.
E’ invece prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi delle attività il cui accesso è consentito solo con green pass “rafforzato”, sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi ed alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e la verifica delle certificazioni verdi si continuino a fare con le modalità già in vigore (app Verifica C19). In caso di violazione delle disposizioni previste, la sanzione amministrativa consiste in una parte pecuniaria (a carico sia del titolare che del cliente) da 400 a 1.000 euro e una parte accessoria (chiusura dell’attività da uno a dieci giorni a partire dalla terza violazione commessa in giornata diversa).
Nuovo cartello
Alla luce delle nuove disposizioni, APPE ha predisposto un nuovo cartello, da esporre all’ingresso dell’esercizio a partire dal 10 gennaio 2022. Il cartello si può scaricare dal link a fondo pagina.
Documenti da scaricare
Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021
Nuovo cartello sulle modalità di accesso
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria APPE: tel. 049.7817222 – email appe@appe.pd.it