L’angolo del legale – Una cliente mangia al ristorante e con uno stratagemma non paga il conto



In breve

Una cliente che ha consumato un pasto al ristorante esce per fumare una sigaretta (lasciando una borsetta sul tavolo, contenente cianfrusaglie, per non insospettire l’esercente) e non rientra più per pagare Siffatto comportamento integra il reato di insolvenza fraudolenta di cui all’articolo...

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Una cliente che ha consumato un pasto al ristorante esce per fumare una sigaretta (lasciando una borsetta sul tavolo, contenente cianfrusaglie, per non insospettire l’esercente) e non rientra più per pagare

Siffatto comportamento integra il reato di insolvenza fraudolenta di cui all’articolo 641 del Codice Penale: “Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 516 euro. L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato”.

Il semplice fatto di “sedersi ad un tavolo di una pizzeria crea un’apparenza di solvibilità comportando, in caso di mancato pagamento dell’ordinazione, l’integrazione del reato di insolvenza fraudolenta” (Tribunale Benevento, 21/12/2016, n. 2067). Nel caso oggetto della sentenza citata un avventore si era, infatti, seduto al tavolo di una pizzeria accompagnato da alcuni amici. Dopo aver consumato il pasto l’avventore chiedeva il conto. Egli, tuttavia, invece di saldare si allontanava spiegando di aver dimenticato il bancomat a casa senza ritornare a pagare il conto; dopo si allontanavano anche gli altri avventori.

Per il Tribunale il semplice gesto di sedersi ad un tavolo di una pizzeria significa creare un’apparenza di solvibilità. In buona sostanza significa affermare implicitamente di essere in grado di pagare il conto. L’aver lasciato la borsetta sul tavolo mira evidentemente ad indurre in errore il titolare del locale sul rientro per pagare il conto. In presenza di peculiari elementi indicativi di un preordinato piano truffaldino e simulando circostanze non vere potrebbe anche essere integrato il reato di truffa (Corte Cassazione penale, sez. II, 21/06/2017, n. 32055).

Avvocato Marco Ferraresso (Studio legale associato Godina Petti Ferraresso, Padova)



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