Contributo a fondo perduto “perequativo”, stabiliti i criteri per la domanda

In breve
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Con provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati stabiliti i criteri per definire quali imprese potranno presentare domanda di contributo a fondo perduto di cui al decreto “Sostegni-bis”. Il requisito economico è aver avuto una perdita effettiva da bilancio 2020, rispetto al bilancio 2019, di almeno il 30%. Si attende ora un decreto dell’Agenzia delle Entrate che stabilisca termini e modalità per l’invio della domanda.
Il contributo
Come a suo tempo comunicato, il cosiddetto decreto “Sostegni-bis” (Decreto legge n. 73/2021) aveva introdotto tre contributi a fondo perduto:
- erogazione automatica del medesimo importo ricevuto con il decreto “Sostegni” – bonifici già accreditati a luglio scorso;
- erogazione di un secondo contributo calcolato sulle perdite nell’anno “mobile” (aprile 2019-marzo 2020 rispetto a aprile 2020-marzo 2021) – le domande andavano presentate entro il 2 settembre e i bonifici anche in questo caso sono già stati accreditati agli aventi diritto;
- erogazione di un terzo contributo sulle perdite effettive (da bilancio) dell’anno 2020.
Per poter accedere a quest’ultima tranche di contributo, occorre aver presentato la dichiarazione dei redditi 2020 entro il 30 settembre 2021.
Le indicazioni del Ministero
Con nota del 12 novembre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito quali sono i requisiti per poter presentare la domanda di erogazione del contributo:
- ricavi anno 2019 inferiori a 10 milioni di euro;
- peggioramento del “REE” (Risultato Economico d’Esercizio) di almeno il 30%, riferito all’anno 2020 sull’anno 2019.
Come si determina il contributo
Il Ministero ha stabilito alcune regole per determinare il contributo che possono essere così sintetizzate:
- la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 va diminuita dell’importo degli altri contributi a fondo perduto anti-Covid riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate;
- il contributo perequativo non spetta se l’ammontare degli altri contributi a fondo perduto anti-Covid riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Il contributo spetta applicando le seguenti percentuali sulla differenza “netta” dei risultati economici 2020 su 2019:
- 30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi, indicati nella dichiarazione dei redditi 2019, fino a 100.000 euro
- 20% per i soggetti con ricavi compresi tra 100.000 e 400.000 euro
- 15% per i soggetti con ricavi compresi tra 400.000 e 1 milione di euro
- 10% per i soggetti con ricavi compresi tra 1 e 5 milioni di euro
- 5% per i soggetti più grandi, cioè con ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro.
Un esempio pratico
La società “Mario Rossi Snc” nel corso del 2019 ha avuto ricavi pari a 150.000 euro e un risultato d’esercizio pari a 30.000 euro. Nel corso del 2020 i ricavi sono stati di 80.000 euro e il risultato d’esercizio di 10.000 euro (- 33%).
Ha già ottenuto contributi a fondo perduto, con il decreto “Sostegni-bis” per 6.000 euro.
La perdita di bilancio del 2020 rispetto al 2019 è di 20.000 euro (30.000-10.000) e, da tale importo, va detratto il contributo già percepito (6.000).
L’importo sul quale calcolare il nuovo contributo pertanto è di 14.000 euro. L’aliquota da applicare è il 20% (in quanto i ricavi 2019 erano di 150.000 euro).
Il contributo pertanto sarà di 2.800 euro (20% di 14.000 euro).
Come si può notare, il conteggio non è semplice e presuppone la conoscenza di diverse informazioni (ricavi, contributi già percepiti, perdite, ecc.).
Come presentare la domanda
La definizione di modalità e termini di presentazione dell’istanza di contributo sono demandate a un decreto dell’Agenzia delle Entrate, di prossima pubblicazione.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni è possibile consultare il testo del decreto ministeriale o contattare l’ufficio contabilità di APPE (tel. 049.7817244 – email info@appeservice.it).
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