Circoli privati: la somministrazione è “attività commerciale”



In breve

Segna un importante punto di svolta la recente ordinanza_Corte Cassazione, sezione Tributaria, n. 15475 del 13 giugno 2018, nella quale sono stati individuati i presupposti in base ai quali la gestione di un bar ristoro da parte di un ente non...

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Segna un importante punto di svolta la recente ordinanza_Corte Cassazione, sezione Tributaria, n. 15475 del 13 giugno 2018, nella quale sono stati individuati i presupposti in base ai quali la gestione di un bar ristoro da parte di un ente non lucrativo (nel caso in esame, si trattava di un circolo culturale/ricreativo) possa esser qualificata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e di quella sui redditi, come attività “non commerciale”.

In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che, quando tali enti effettuano attività di somministrazione di bevande rese dietro pagamento di corrispettivi specifici, affinché possano beneficiare dei vantaggi fiscali riservati agli enti “non commerciali” è necessario il concorso di due circostanze:

  1. l’attività di gestione del bar ristoro deve essere svolta esclusivamente in favore degli associati;
  2. tale attività deve essere “affine e strumentale” rispetto ai fini istituzionali perseguiti dall’ente.

Il primo vincolo, come noto, viene facilmente eluso attraverso il rilascio della tessera associativa al momento dell’ingresso nel locale.

Il secondo, invece, è di particolare rilevanza in quanto la Suprema Corte, nella disamina del caso di specie, ribadisce il principio secondo cui non basta che l’attività venga svolta solo in favore dei soci, ma è sempre necessario che la stessa venga realizzata per il perseguimento di finalità istituzionali dell’ente no profit, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.

In sostanza, la Suprema Corte, confermando quanto espresso anche in precedenti pronunce, ha avvalorato la posizione che FIPE e APPE sostengono da anni, secondo cui la gran parte dei circoli culturali, sociali e ricreativi, quando svolgono (anche solo in favore dei soci) attività di somministrazione verso il pagamento di corrispettivi specifici, non possono beneficiare dei vantaggi fiscali, dal momento che tale prestazione in alcun modo potrebbe ritenersi strumentale alle finalità istituzionali del circolo culturale/ricreativo.



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