Ballare senza permessi comporta sanzioni anche penali

In breve
Capita sempre più spesso che, all’interno dei pubblici esercizi (soprattutto bar e locali serali), si organizzino, al fine di attirare maggiore clientela, intrattenimenti di vario genere, con o senza ballo. Si ritiene utile riportare la vigente normativa sulla materia, anche per evitare...
...Capita sempre più spesso che, all’interno dei pubblici esercizi (soprattutto bar e locali serali), si organizzino, al fine di attirare maggiore clientela, intrattenimenti di vario genere, con o senza ballo. Si ritiene utile riportare la vigente normativa sulla materia, anche per evitare che gli esercenti/organizzatori, in buona fede, possano incappare in violazioni di legge, che comportano anche responsabilità penali.
Intrattenimenti musicali senza ballo (“concertini”)
Si tratta di piccole esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all’aperto, in concomitanza con l’attività tipica dell’esercizio, a scopo di “allietamento” dei clienti. Tale attività è liberamente esercitabile, senza presentare alcuna comunicazione, a condizione che l’attività prevalente rimanga quella di somministrazione di alimenti e bevande, non vi siano aumenti nei prezzi di listino, non siano allestite per l’occasione apposite strutture o scenografie. Attenzione: alcuni Comuni (tra cui Padova) hanno emanato appositi Regolamenti in materia, che in taluni casi comportano limitazioni a tale facoltà.
Intrattenimenti musicali o spettacoli con ballo
È necessario presentare al Comune la richiesta della licenza di P.S. (art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS) e quella di agibilità (art. 80 TULPS). Il Comune procederà alla convocazione della Commissione di Vigilanza, che effettuerà il previsto sopralluogo e rilascerà il parere obbligatorio. In caso di parere positivo, il Comune rilascerà la licenza. Sono previste procedure semplificate in caso di intrattenimenti musicali o spettacoli con ballo fino a 200 persone e conclusione entro le ore 24. In tal caso, è sufficiente presentare al Comune la richiesta di agibilità con relazione tecnica di un professionista abilitato, che sostituisce il parere della Commissione di Vigilanza. In taluni casi rimane necessario il nulla-osta dei Vigili del fuoco.
Si ricorda che la violazione delle suddette procedure costituisce reato penale sanzionabile ex art. 681 del Codice Penale “Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento”.
Si ricorda infine che la Corte di Cassazione ha confermato la sanzione per un pubblico esercizio dove i clienti avevano spontaneamente iniziato a ballare ed il gestore avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per impedire lo svolgimento del ballo, a tutela dell’incolumità degli avventori.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria APPE (tel. 049.7817222 – email appe@appe.pd.it)